REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione
Prima, adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori
Magistrati:
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N. 1884 Reg.Ord.
N. 4416 Reg.Ric.
Anno
2004
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-
SALVATORE VENEZIANO - Presidente f.f.
-
COSIMO DI PAOLA - Consigliere,est.
- NICOLA
MAISANO - Referendario
ha
pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sulla
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato
- in via giurisdizionale - con ricorso n. 4416/2004 sezione I, proposto da:
Stassi Cesare rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Lupo ,elettivamente
domiciliato in Palermo, Piazza Amendola n.43 presso lo studio dell’Avv.to T.
Raimondo,
C O N T R O
- il
Comune di Isola delle Femmine,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv.to Santo Zanghì, presso il cui studio in Palermo, Via Dello Spezio n.
41 è elettivamente domiciliato;
- la
Capitaneria di Porto di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore,
-
l’assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona del legale
rappresentante pro tempore,
entrambi
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
PER L’ANNULLAMENTO
- del
provvedimento emesso dal Comune intimato comunicato al ricorrente con lettera
il giorno 17 maggio 2004, con il quale è stata negata l’autorizzazione edilizia
al montaggio di uno stabilimento balneare nel lido del comune di Isola delle Femmine.
VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
VISTA
la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
VISTO
l’atto di costituzione in giudizio dell’Avv.to S. Zanghì per il Comune di Isola delle Femmine e dell’Avvocatura dello Stato per le
Amministrazioni intimate;
UDITO
il relatore, Consigliere Dott. Cosimo Di Paola;
e
udito altresì l’Avv.to F. Lupo per il ricorrente, l’Avv.to S. Zanghì per il
Comune intimato e l’Avv.to dello Stato R. Di Maggio per le parti intimate;
VISTA
la documentazione tutta in atti;
VISTO
l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall’art. 3 della
legge 21 luglio 2000, n. 205;
ATTESO
che la stagione balneare è conclusa;
RITENUTO
che, indipendentemente da ogni sommaria valutazione circa una ragionevole
previsione sull’esito del ricorso avuto riguardo ai profili di censura dedotti,
non sussiste comunque, allo stato, l’allegato pregiudizio grave ed
irreparabile, per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione
sopra descritta;
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
Prima, respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione; essa
viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Palermo,
24 settembre 2004
-
SALVATORE VENEZIANO - Presidente f.f.,
-
COSIMO DI PAOLA - Consigliere, Estensore
-
ANGELO PIRRONE - Segretario
Depositata
in Segreteria il 27 settembre 2004
Il
Segretario
Angelo
Pirrone
REPUBBLICA ITALIANA
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N.
1655-05 Reg. Sent.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
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N.
4416 Reg. Gen.
ANNO
2004
|
sul
ricorso n.4416/2004 proposto
dal signor STASSI Cesare,
rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Lupo, presso il cui studio in
Palermo, piazza Amendola n. 43, è elettivamente domiciliato;
contro
- il
Comune di Isola delle Femmine,
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Santi
Zanghì, presso il cui studio in Palermo, via dello Spezio n. 41 è
selettivamente domiciliato;
e nei confronti di
- la
Capitaneria di Porto di Palermo, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
-
l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona dell’Assessore pro
tempore;
entrambi
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
domiciliataria;
per l'annullamento, previa sospensione
- del
provvedimento prot. n. 5690/CC del 17.05.2004 di diniego di autorizzazione
edilizia al montaggio di uno stabilimento balneare;
- di
ogni altro provvedimento antecedente e successivo al predetto, comunque
connesso o consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avvocato S. Zanghì
per il Comune di Isola delle Femmine e dell’Avvocatura dello Stato per le
amministrazioni controinteressate;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica
udienza del 11.07.2005 il Referendario Agnese Anna Barone;
Uditi l’avvocato Zanghì per l’amministrazione comunale e
l’Avvocato dello Stato L. La Rocca;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 20.07.2004 e depositato il 11.08.2004,
il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i vizi di violazione di
legge ed eccesso di potere.
In particolare il ricorrente, già titolare della concessione
demaniale per l’installazione di uno stabilimento balneare su pedana, lamenta
l’illegittimità del diniego di autorizzazione edilizia da parte del comune, in
quanto tardivo rispetto alla fase procedimentale di rilascio della concessione
demaniale, nella quale il comune - al riguardo interpellato - aveva l’obbligo
di far pervenire l’eventuale parere contrario.
Il Comune di Isola delle Femmine si è costituito in giudizio,
contestando la fondatezza delle censure sollevate da parte ricorrente e
concludendo per la reiezione del gravame.
L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e la Capitaneria di
Porto di sono costituite in giudizio, depositando atti relativi al procedimento
di rilascio della concessione demaniale.
Con ordinanza n. 1884 del 24.09.2004 è stata respinta la domanda
di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 11.07.2005, l’avvocato F. Lupo ha
depositato, tramite l’avvocato S. Zanghì, un atto contenente la declaratoria di
avvenuta cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del
giudizio l’amministrazione comunale ha riformato in maniera satisfattoria per
il ricorrente il provvedimento impugnato. Sul punto, nulla ha osservato
l’avvocato dello Stato, ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il
Collegio prende atto dell’avvenuta riforma satisfattoria del provvedimento
impugnato e della conseguente cessazione della materia del contendere,
espressamente dichiarata dal procuratore del ricorrente.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione
Prima, dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.-----------------
Spese compensate.------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.------------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, addì 11 luglio 2005, in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:--------------------
- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Fabio Taormina, Referendario;
- Agnese Anna Barone, Referendario,
estensore;
Angelo
Pirrone, Segretario.
Depositata
in Segreteria il 28/09/2005
Il Segretario
I.B.
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE
FEMMINE
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