Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

ROMEO ANTONINO ABUSIVISMO VIA FALCONE 108 ORDINANZA 61 21 10 2009 RICORSO AL TAR 2015

Numero 00013/2015 e data 14/01/2015
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REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Adunanza delle Sezioni riunite del 8 luglio 2014


NUMERO AFFARE 00872/2013
OGGETTO:


Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto da Romeo Antonino contro il Comune di Isola delleFemmine, avverso l’ordinanza n. 61 del 21.10.2009 di demolizione di opere edilizie realizzate abusivamente;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15891/94.10.8 del 25/06/2013 con la quale la Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Silvia La Guardia;


Premesso e considerato:
Con atto inviato al Comune di Isola delle Femmine il 16.01.2010 Romeo Antonino ha proposto ricorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza del suddetto Comune 21 ottobre 2009 n. 61 con la quale gli è stata ingiunta la demolizione di opere abusivamente realizzate su un immobile in comproprietà sito in via Falcone n. 108.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
- Nullità dell’ordinanza, non notificata al comproprietario Romeo Salvatore, per violazione del contraddittorio;
- Eccesso di potere e violazione di legge, in quanto l’opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti, tanto che il ricorrete ha già provveduto ad avanzare al Comune istanza di concessione ai sensi dell’art. 13 . n. 47/85;
- Insufficienza e contraddittorietà della motivazione, illogicità manifesta, non avendo il provvedimento indicato le norme urbanistiche ed edilizie violate;
- Falsa applicazione di legge, in quanto la presentazione di istanza ai sensi dell’art. 13 l. n. 47/85 preclude l’esecuzione dell’atto sanzionatorio.
Considerato:
Il ricorso, tempestivo, è inammissibile, atteso che in data 5 gennaio 2010, successiva all’emanazione del provvedimento sanzionatorio gravato ed anteriore alla proposizione della presente impugnativa, il ricorrente ha presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 13 l. n. 47/85.
Secondo giurisprudenza ripetutamente ribadita da questo Consiglio (cfr., ad esempio, C.G.A., Sez. riunite, 5 aprile 2011, n. 2/11; 5 aprile 2011, n. 1482/10; 21 settembre 2010, n. 683/09; 21 aprile 2008, n 875/07) la presentazione di istanza di sanatoria edilizia determina carenza di interesse all’impugnazione, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall’istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di rigetto o di accoglimento) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa; sicchè – in caso di mancato accoglimento dell’istanza di sanatoria – l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio “si sposta” dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato a quello del nuovo provvedimento, esplicito o implicito di rigetto.
Rimane assorbita l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto gravato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarati inammissibile.










L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

Silvia La Guardia
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO
Giuseppe Chiofalo

Visto il verbale di sopralluogo protocollo n°15242 del 06/10/09, redatto da questo U.T.C. congiuntamente alla Polizia Municipale e alla locale stazione dei Carabinieri, a carico di Romeo Antonino, nato a Palermo il 19/10/75 e residente a Isola delle Femmine in via Giovanni Falcone n°108, nella qualità di proprietario del secondo piano e del lastrico solaiodell’immobile a tre elevazioni fuori terra oltre il piano seminterrato realizzato con Concessione Edilizia 55/1999 e successiva Concessione Edilizia di Variante 10/2001, lastrico solaio censito in catasto al foglio di mappa n°1, particella n°2199, subalterno n°7;
Rilevato che l’abuso consiste in:
• realizzazione sul lastrico solaio di un manufatto in elementi prefabbricati con copertura a spiovente in legno e tegole, manufatto messo in comunicazione con il piano sottostante mediante una scala interna a doppia rampa; rilevato che le opere risultano realizzate in:
• area sottoposta a vicolo paesaggistico di cui alla Legge del 29/06/39 n°1497 e successive modifiche e integrazioni;
• area sottoposta a vincolo sismico di cui alla Legge del 02/02/74 n°64 e successive modifiche e integrazioni; rilevato che, alla luce di quanto su esposto si ravvisa la violazione della vigente legge urbanistica di cui all’articolo n°7 della Legge 47/85;
Visto il vigente strumento urbanistico ed il regolamento edilizio;
Visto il disposto di cui agli articoli n°2 e n°3 della Legge Regionale 37/85;
Visto il disposto degli articoli n°7 e n°10 della Legge 47/85;
Vista la Legge Regionale 04/2003;
Vista la Legge 64/74 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
A Romeo Antonino nato a Palermo il 19/10/75 e residente a Isola delle Femmine in via Giovanni Falcone n°108 LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI a propria cura e spese di quanto realizzato in assenza di Concessione Edilizia sul lastrico solaio così come la chiusura dello spazio creato per la scala interna a doppia rampa entro il termine perentorio di giorni NOVANTA dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che, in difetto, si procederà all’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla Legge 47/85 e Legge Regionale 37/85 e successive modifiche e integrazioni.
DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga notificata all’interessato e comunicata alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo, al Servizio di Igiene Pubblica, all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all’Ufficio del Genio civile, alla Soprintendenza BB.CC.AA., al Segretario Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine, al Comando di Polizia Municipale, al Messo Notificatore del Comune di Isola delle Femmine. Gli Agenti di P.M. sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente ordinanza. Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro SESSANTA giorni dalla data di notificazione dello stesso.
Il Responsabile del 3° Servizio
Arch. Giovanni Albert
Responsabile del III Settore UTC
Arch. Sandro D’Arpa
Ordinanza n.61.pdf (55 kb) File con estensione pdf


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE


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