Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

lunedì 30 marzo 2015

GIARDINELLO, IL TAR REINTEGRA IL SINDACO DEL COMUNE SCIOLTO PER MAFIA


GIARDINELLO, IL TAR REINTEGRA IL SINDACO DEL COMUNE SCIOLTO PER MAFIA


LA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14464 del 2014, proposto da:
Giovanni Geloso, Brusca Gabriele Nunzio, Candela Rosario, Caruso Andrea, Caruso Giacomo, Di Napoli Vito Antonino, Polizzi Pietro Angelo, Provenzano Giuseppe, Donato Francesco, Abbate Giusi, Gaio Lino, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, Giuseppe Nicastro, con domicilio eletto presso Bruno Imbastaro in Roma, Via dell'Acqua Traversa
N.185;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, U.T.G. ­ Prefettura di Palermo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Comune di Giardinello;
per l'annullamento
­ del decreto prot. n. 24625­19/08/2014 dell'11.8.2014 con il quale il Presidente della Repubblica ha
disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Giardinello (Pa), nonchè la nomina della commissione straordinaria con le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco;
­ della proposta del Ministro dell'Interno e della Relazione del 5.8.2014, allegata al medesimo  decreto del presidente della Repubblica sopra menzionato e che ne costituisce parte integrante;
­ della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8.8.2014, in parte qua;
della Relazione prot. n. 866/R/2014 del 14.5.2014 della Prefettura di Palermo ­ Area II raccordo  Enti Locali;
­del decreto n. 1405/N.C./2014 dell'11.8.2014 del Prefetto della Provincia di Palermo con il quale è
stata disposta la sospensione degli organi del Comune di Giardinello (PA) dalla carica ricoperta, nonchè da ogni altro incarico ad essa connesso e la provvisoria gestione dell'ente ad una commissione straordinaria ai sensi dell'art. 143 TUEL;
­ nonchè di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero
dell'Interno e di U.T.G. ­ Prefettura di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 ­ I Signori Giovanni GELOSO, Gabriele Nunzio BRUSCA, Rosario CANDELA, Andrea CARUSO, Giacomo CARUSO, Vito Antonino NAPOLI, Pietro Angelo POLIZZI, Giuseppe PROVENZANO, Francesco DONATO, Giusi ABBATE, Lino GAIO, ricorrono davanti a questo Tribunale per l’annullamento dei provvedimenti che hanno portato allo scioglimento degli organi di
governo del Comune di Giardinello, in provincia di Palermo, chiedendo di essere reintegrati nelle  funzioni precedentemente svolte.
2 ­ In particolare, con il ricorso in epigrafe chiedono l'annullamento, previa sospensione  dell'esecutività, dei seguenti provvedimenti:
a) decreto prot. n.24625­18/9/2014 dell'11.8.2014 con il quale il Presidente della Repubblica ha
disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Giardinello (Pa), nonché la nomina della commissione straordinaria con le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco;
b) proposta del Ministro dell'Interno e della Relazione del 5/8/2014, allegata al medesimo decretodel Presedente della Repubblica sopra menzionato, e che ne costituisce parte integrante;
c) deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8.8.2014, in parte qua;
d) relazione prot. n. 866/R/2014 del 14.5.2014 della Prefettura di Palermo ­ Area J1A Raccordo Enti Locali;
e) decreto n.1405/N.C. 2014 dell'11.8.2014 del Prefetto della Provincia di Palermo con il quale è stata disposta la sospensione degli organi del Comune di Giardinello (PA) dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, e la provvisoria gestione dell'ente ad una commissione straordinaria ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L.;
f) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
3 – In particolare, riferisce l’Amministrazione dell’interno –costituitasi in giudizio con l’Avvocatura dello Stato­ che nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione di fenomeni riconducibili alle interferenze della criminalità organizzata all'interno degli Enti locali, è stata svolta
un’indagine del Nucleo Investigativo Carabinieri di Monreale, confermata dalle successive operazioni di polizia giudiziaria denominate "Nuovo Mandamento" e "Nuovo Mandamento 3", che
hanno portato all'arresto di vertici ed affiliati della consorteria mafiosa, anche del territorio di Giardinello, che avrebbero fatto emergere, tra l'altro, l'esistenza di collegamenti diretti ed indiretti tra la criminalità organizzata ed amministratori del Comune di Giardinello nell’ambito della riorganizzazione territoriale di "Cosa Nostra" nella parte occidentale della provincia di Palermo.
Pertanto il Prefetto di Palermo, con decreto n.69/14/ N.C. del 17 gennaio 2014, su delega del Ministro dell'Interno (giusta D.M. n. 17102/128/56/19 emanato il 14 gennaio), ha disposto l'accesso
presso il Comune di Giardinello e la contestuale nomina di una Commissione d'indagine, che ha redatto una dettagliata relazione, classificata come documento riservato e trasmessa al Ministero dell'interno. Il contenuto della suddetta relazione è stato illustrato nel corso della riunione svoltasi il
14 maggio 2014 del Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica ­ integrato, per l'occasione, con la partecipazione del rappresentante della Procura della Repubblica ­ DDA, presso  il Tribunale di Palermo ­ che ha convenuto sulla sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi
comprovanti collegamenti tra gli amministratori di quel Comune e la criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 143, comma 4, del decreto n. 267/2000. Quindi il Prefetto, con lettera n. 866/R/2014  del 14 maggio 2014, ha trasmesso al Ministro dell'interno una dettagliata relazione e l’8 agosto 2014 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Giardinello. Ha fatto seguito l'emissione del Decreto del Presidente della
Repubblica dell'11 agosto 2014 con il quale è stata contestualmente nominata la Commissione Straordinaria per la gestione di quel Comune.
Nelle more, con decreto prefettizio dell'11 agosto 2014 è stata disposta, ai sensi dell'art. 143, comma 12, del T.U.E.L. la sospensione degli organi del Comune di Giardinello dalla caricaricoperta, nonché di ogni altro incarico ad essa connesso, affidando la provvisoria amministrazione dell'Ente locale ai Commissari Straordinari già individuati.
4­ Al riguardo i ricorrenti propongono una pluralità di motivi di ricorso, concernenti sia censure formali, concernenti presunte violazioni delle norme procedurali, sia censure sostanziali, concernenti il merito e la fondatezza dei provvedimento impugnati.
5 ­ A difesa del proprio operato, l’Amministrazione confuta la fondatezza del primo tipo di censure
e, quanto alle seconde, premessi gli assetti della criminalità organizzata nel territorio di riferimento attraverso la descrizione dei profili criminali concernenti i principali esponenti del sodalizio mafioso, argomenta come gli stessi avrebbero avuto una decisiva influenza nel contesto socio­ambientale ed istituzionale del Comune di Giardinello.
6 – In particolare, quanto alle censure di ordine formale e procedurale, i ricorrenti lamentano anzitutto il difetto di motivazione poiché l'atto richiamato per relationem (la relazione prefettizia) sarebbe a sua volta, incomprensibile per i molti "omissis", impedendosi così l'esercizio del diritto di
difesa.
Secondo l’Amministrazione il motivo non è fondato, in quanto il vigente ordinamento classifica la relazione prefettizia in esame come documento "riservato"e quindi sottratto alla divulgazione ed all’accesso, consentendo tuttavia (art. 42, comma 8, legge n. 127/2007) all'autorità giudiziaria di ordinare l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di stato, curandone la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia, ed è quanto avvenuto nel presente giudizio a mezzo di ordinanza istruttoria del TAR. Volta a consentire un pieno e consapevole contraddittorio fra le parti;
7 – Viene inoltre dedotta l’illegittimità della mancata comunicazione di avvio del procedimento e, comunque, del mancato esame della memoria depositata "spontaneamente" dal sindaco.
L’Amministrazione ribatte che, per costante giurisprudenza, il procedimento previsto dall'art. 143 del T.U.E.L. sfugge alle regole generali sulla partecipazione dei privati, dal che consegue che non sussisterebbe alcun obbligo dell'amministrazione procedente di garantire tale partecipazione, né sotto il profilo formale (mediante invio della comunicazione di avvio) né sotto il profilo sostanziale, procedendo all'esame dettagliato delle eventuali osservazioni presentate dal privato.
8 – Quanto alle censure di merito, con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono che gli accordi politici preelettorali sarebbero stati assunti solo tra il boss Giuseppe ABBATE e i candidati della lista avversaria al Sindaco, tra i quali il precedente sindaco, ed a tale riguardo trascrivono il contenuto delle intercettazioni telefoniche effettuate dagli organi investigativi tra i due.
L’Amministrazione tuttavia richiama le ulteriori intercettazioni telefoniche comprovanti i contatti tra il boss ABBATE ed il sindaco, ed in particolare una comunicazione intercettata l'11 aprile 2012, prima delle consultazioni elettorali, circa gli accordi per recarsi quanto prima, unitamente ad altro candidato, presso l'anziano capo famiglia di Giardinello Vito ABBATE, zio di Giuseppe ABBATE.
Il Collegio evidenzia peraltro che dall’intercettazione, come ammesso dalla stessa Difesa erariale, non emergono gli specifici motivi dell’incontro, solo presumibilmente connesso alla competizione elettorale.
Ulteriori intercettazioni evidenziano, prosegue l’Amministrazione, la soddisfazione per l’elezione del sindaco da parte del boss, che subito dopo si sarebbe occupato della nomina degli assessori da insediare nei posti chiave dell'apparato gestionale, per il tramite di un neo eletto consigliere. Anche qui manca peraltro, osserva il Collegio, un riscontro circa la condivisione da parte del sindaco.
9 ­ I ricorrenti deducono inoltre che l'azione di condizionamento dell'esito delle elezioni 2012 è avvenuta due anni prima e che i presunti responsabili di tale condizionamento sono stati arrestati in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare dell'8 aprile 2013.
L’Amministrazione evidenzia tuttavia che, nonostante gli arresti, il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, nella seduta svoltasi il 14 maggio 2014, ha all'unanimità convenuto che il rischio di condizionamento fosse tuttora perdurante, mentre il richiamo dei ricorrenti all'art. 7 CEDU non sarebbe conferente, trattandosi di un provvedimento amministrativo (e non penale), che ha carattere essenzialmente cautelare e che vede come destinatario non singoli soggetti bensì l’ente.
10 – I ricorrenti negano altresì la sussistenza di una "linea di continuità con la precedente amministrazione, ma per l’Amministrazione nel periodo preelettorale pressoché tutti i candidati, poi
risultati eletti, avevano direttamente intrattenuto rapporti con il capomafia ABBATE. La connessione sarebbe stata poi confermata, afferma testualmente l’Amministrazione, dal conferimento della nomina di Vicesindasco ed Assessore ai Lavori Pubblici ad un consigliere comunale che aveva già svolto incarichi con la precedente Giunta e che sarebbe “cugino dell'amante
del boss”.
Osservano peraltro i ricorrenti che le predette circostanze, se pure evidenziano una certamente non positiva continuità tra le due consiliature, non per questo dimostrano fenomeni di contiguità diversi dal casuale ruolo di un singolo amministratore comunale quale appartenente alla schiera di parenti di una persona che, per libera scelta di adulto consenziente, avrebbe anche intrattenuto rapporti affettivi con il boss locale.
11 ­ Ancor meno conferenti, deducono poi i ricorrenti, appaiono le ulteriori considerazioni circa la "continuità" tra le due amministrazioni che discenderebbe dal precedente ruolo di consigliere (peraltro di opposizione) svolto dal sindaco, nonché dalla presenza, nell'Amministrazione disciolta, di taluni precedenti assessori, del figlio del sindaco uscente e di altri dipendenti del Comune legati allo stesso o al boss da rapporti di parentela, senza che peraltro l’Amministrazione provveda a chiarire i tempi ed i modi di possibile risoluzione dei predetti rapporti pattizi politici e contrattuali, e
soprattutto i relativi plausibili motivi, che avrebbero dovuto essere evidentemente diversi dalla semplice parentela con chicchessia, che comprenderebbe addirittura “cugini di decimo grado”.
12 ­ Inoltre, evidenziano i ricorrenti, neppure i nuovi amministratori comunali straorinari sarebbero finora riusciti a rimuovere le predette figure, ed al riguardo appare confessoria –osservano­ la controdeduzione dell’Amministrazione secondo cui i responsabili, rispettivamente, del Settore Tecnico e dell'Area Affari Generali (entrambi ritenuti dalla predetta relazione espressione di continuità e possibile contiguità) non sarebbero stati lasciati ai loro posti, bensì fatti ruotare con decorrenza 11 novembre 2014 (si noti bene) “invertendo l'originaria assegnazione dei predetti”.
13 – Più in generale, secondo i ricorrenti, la stessa relazione prefettizia documenterebbe che tra il Sindaco, gli Assessori i consiglieri di maggioranza e i presunti mafiosi non vi sono stati incontri personali né telefonate", mentre la prognosi di pericolo di condizionamento sarebbe fondata solo su rapporti di parentela non improbabili in un paesino di circa 2.000 abitanti, e quanto alle indagini di polizia che avrebbero accertato un interessamento del boss locale all’elezione del sindaco, mancherebbe qualsiasi ulteriore riscontro quanto al parallelamente necessario interessamento del candidato sindaco ai fini di un appoggio “contrattato” (voto di scambio) alla sua elezione.
A tale riguardo l’Amministrazione ribadisce il possibile peso anche delle parentele, a maggior ragione in contesti di così limitate dimensioni, senza peraltro contestualizzare l’affermazione –osservano i ricorrenti­ in riscontri concreti.
14 ­ Lo scambio di memorie prosegue ­osserva il Collegio­ in un serrato contraddittorio fra le parti circa gli ulteriori elementi indiziari evidenziati dalla relazione prefettizia ma la cui rilevanza è contestata dai ricorrenti, senza peraltro consentire al Collegio di giungere a conclusioni univoche circa la presenza o meno di infiltrazioni mafiose: così per la precedente posizione del già Vice Presidente del Consiglio comunale nella società "Alimentari Provenzano s.r.l., peraltro già da tempo
sottoposta a misure interdittive antimafia; così per i rapporti di affinità fra un dipendente comunale, addetto all'Area tecnica, ed il già Presidente del Consiglio Comunale, che per ammissione della stessa Amministrazione si risolverebbero in un proprio banale errore per “omonimia”; così per i molti procedimenti amministrativi, gli appalti ed il rilascio di concessioni edilizie presi in esame dal
provvedimento impugnato, senza che peraltro l’Amministrazione riesca, secondo i ricorrenti, ad allegare principi di prova idonei a far ragionevolmente ritener la sussistenza di plausibili collusioni, connivenze o coperture dei nuovi vertici politici;
15 ­ In sede cautelare, alla camera di consiglio del 3 dicembre 2014 questa Sezione, con ordinanza n. 12285/2014, ha ordinato all’intimata Amministrazione dell’Interno di depositare la relazione della Prefettura di Palermo in data 14.5.2014 in versione integrale, secondo modalità idonee a garantire le esigenze di riservatezza che avevano condotto all’apposizione, nel documento depositato, dei numerosi “omissis” che non rendevano utilmente intellegibile il testo.
Peraltro, considerato che, già ad una prima sommaria delibazione, gli atti impugnati palesavano profili problematici, quanto alla congruenza, ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze di fatto evidenziate nella parte “in chiaro” della relazione, il Collegio ha valutato il fumus boni juris del ricorso, rilevando in particolare che i denunciati contatti con la criminalità organizzata sembrano riguardare in primo luogo non l’amministrazione oggetto del provvedimento impugnato e la relativa maggioranza consiliare, bensì ambiti politici vicini a precedenti Amministrazioni ed oggi di minoranza, che potrebbero paradossalmente essere “rimessi in gioco” in
nuove consultazioni elettorali;
La Sezione ha considerato altresì che le denunciate frequentazioni apparivano almeno in parte riconducibili alla “fisiologica” situazione di un piccolo Comune, e che le affermate irregolarità dell’attività della struttura amministrativa comunale, comunque da contrastare, non sembravano però riconducibili ad un disegno unitario da cui potessero evincersi fenomeni in atto d’infiltrazione mafiosa presso gli organi di direzione politica;
Pertanto la Sezione ha ritenuto che, al fine di valutare la reale sussistenza delle speciali ed eccezionali circostanze che consentono di derogare al fondamentale principio costituzionale della rappresentanza politica democratica, fosse necessario fissare la trattazione di merito del ricorso ai sensi dell’art. 55 c.p.a., comma 10.
16 ­ A seguito del deposito della citata relazione della Prefettura di Palermo in data 14.5.2014 in versione integrale le parti hanno prodotto ulteriori ampie memorie per argomentare le proprie ragioni, ed a seguito della pubblica udienza del 14 gennaio 2015 il Collegio ha introitato il ricorso, che,è stato deciso nelle successive camere di consiglio del 14 gennaio , dell’11 febbraio e dell’11 marzo 2015 in relazione alla complessità ed articolazione del contenzioso e della sua delicatezza istituzionale.
17 – Al Collegio non sfugge, infatti, la delicatezza della fattispecie, che concerne una incisiva deroga al fondamentale rapporto di rappresentanza democratica fra cittadini ed organi elettivi di  overno.
18 – In linea generale, quanto alla possibile violazione dei principi costituzionali che presidiano il rapporto fiduciario fra popolo e suoi rappresentanti democraticamente eletti, il Collegio rileva infatti che il provvedimento di scioglimento degli organi elettivi locali costituisce una misura che incide in maniera indicativa sulla libertà di autogoverno delle comunità locali. Tuttavia, l'esercizio di tale potere straordinario persegue il primario interesse pubblico alla salvaguardia del principio di legalità sancito dall’articolo 1 della Costituzione, secondo cui la sovranità popolare è esercitata “nelle forme e nei limiti della Costituzione”, in quanto consente di contrastare una patologia del sistema democratico: quella dell'infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni. Si tratta, perciò, di una particolare misura di controllo sugli organi posta dall'ordinamento a difesa dell'ordine
e della sicurezza pubblica, a garanzia della sussistenza di quelle condizioni minimali che consentano liberamente e legalmente lo svolgimento del dibattito e la partecipazione politica dei cittadini e di tutte le forze espresse dall'attuale società pluralistica. Le misure in oggetto pongono inoltre una linea di difesa degli stessi componenti degli organi disciolti, che, seppur potenzialmente non estranei alle irregolarità riscontrate, potrebbero essere stati, loro malgrado, esposti a ricatti e a varie forme di condizionamento da parte della malavita organizzata che, ai propri fini, ha tatticamente teso ad affievolire l'esercizio del munus publicum loro conferito dalla volontà popolare (TAR Sicilia, sez. I, 16 giugno 2000).
19 ­ Il livello istituzionale degli organi competenti (il provvedimento di scioglimento è disposto con
decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, formulata con apposita relazione di cui forma parte integrante quella inizialmente elaborata dal prefetto) garantisce l'apprezzamento del merito e la ponderazione degli interessi coinvolti. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è andata oltre, rilevando che nello schema della disposizione in oggetto non vi è contrapposizione, ma sostanziale identità di tutela tra diritto costituzionale di elettorato e lotta alla criminalità proprio perché la norma che legittima lo scioglimento dei consigli lo condiziona al presupposto dell'emersione, da un'approfondita istruttoria, di forme di pressione della criminalità che non consentono il libero esercizio del mandato elettivo (Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 665).
20 – Ne consegue il valore non dirimente, ai fini della decisione, dei dedotti vizi di ordine procedurale. In particolare, quanto al dedotto mancato rispetto del principio di partecipazione nel procedimento in esame, osserva il Collegio che la Corte Costituzionale ha affermato che la partecipazione al procedimento preordinato allo scioglimento del Consiglio comunale non solo non è prevista dall'art. 143 del D.lgs. 267/2000, ma la sua mancanza è ampiamente giustificata dalla circostanza che trattasi di misura che, caratterizzandosi per il fatto di costituire la reazione dell'ordinamento alle ipotesi di attentato all'ordine e alla sicurezza pubblica, esige interventi rapidi e
decisivi. Si può ritenere, dunque, che nel procedimento in questione ricorrano quelle particolari esigenze di celerità che, come stabilito dallo stesso art. 7 della legge 241 del 1990, giustificano l'esenzione dalle forme partecipative del soggetto privato (Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2007, n. 1222) e quindi, osserva il Collegio, rendono non decisiva anche la mancata espressa motivazione circa la valutazione riservata alle dichiarazioni spontaneamente rese dagli interessati Recentemente, inoltre, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n 727) ha confermato la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento, considerando lo scioglimento del consiglio comunale un’attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione, anche per il tipo di interessi coinvolti, che non concernono, se non indirettamente, persone, ma gli interessi dell’intera collettività comunale.
21 – Pertanto, le censure di ordine procedurale e formale sopra indicate devono essere respinte.
22 – Quanto alle dedotte censure di merito, volte a far constatare l’assenza di fenomeni d’infiltrazione mafiosa, occorre premettere che il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del
potere di scioglimento per infiltrazioni delinquenziali ha per oggetto il profilo di diritto amministrativo concernente il procedimento che precede la decisione dell’organo politico garante della legalità e dell’unità della Repubblica (il Presidente) e pertanto non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti
a fondamento della decisione, e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 665).
23 – A tale riguardo, la proposta ministeriale dà adeguatamente conto di fatti storicamente verificatisi e accertati e quindi concreti, che sono stati ritenuti manifestazione di un quadro indiziario complessivo di situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell'ente comunale, tali da evidenziare una gestione amministrativa poco lineare, che renderebbe ragionevolmente plausibile che l'attività dell'ente possa non essere impermeabile a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata.
24 ­ Dal provvedimento impugnato non emerge, peraltro, il legame causale intercorrente tra i presupposti in concreto riscontrati e la deviazione dell'azione dell'ente dal perseguimento dei propri fini istituzionali. Tale legame costituisce invece, evidenzia il Collegio, il punto nodale della motivazione del provvedimento. La motivazione appare, pertanto non adeguata ed indice di un’attività istruttoria non in linea con i requisiti richiesti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
103/1993.
25 – Infatti, il provvedimento in esame deve essere la risultante di una ponderazione comparativa tra valori costituzionali parimenti garantiti, quali l'espressione della volontà popolare, da un lato, e la tutela, dall'altro, dei principi di libertà, uguaglianza nella partecipazione alla vita civile, nonché di
imparzialità, di buon andamento e di regolare svolgimento dell'attività amministrativa, rafforzando
le garanzie offerte dall'ordinamento a tutela delle autonomie locali.
26 – E’ vero che nell’ipotesi dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, considerato che non si richiede né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l’amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili, ma occorrono in ogni caso sufficienti elementi univoci e coerenti volti a far ritenere un collegamento tra l’amministrazione e i gruppi criminali.
Ciò non si verifica nel caso di specie, in quanto, così come osservato dal Collegio già in fase cautelare e così come ulteriormente confermato da un attento e ponderato esame della relazione integrale acquisita dall’Amministrazione, il materiale raccolto nel corso dell’istruttoria amministrativa, pur di particolare ampiezza e di estrema complessità, non consente di trarre un’univoca interpretazione delle circostanze di fatto evidenziate, alla stregua di un criterio congruenza, ragionevolezza e proporzionalità, quali indici di un fenomeno di infiltrazione mafiosa in atto, considerato che i denunciati contatti con la criminalità organizzata hanno riguardato in primo luogo non l’amministrazione oggetto del provvedimento impugnato e la relativa maggioranza
consiliare, bensì ambiti politici vicini a precedenti Gruppi politici oggi di minoranza, che le denunciate frequentazioni –essenzialmente di tipo personale e privato e quindi sostanzialmente estranee, salvo casuali ed occasionali momenti, all’esercizio di funzioni pubbliche­ vanno inquadrate nella “fisiologica” possibilità di rapporti personali ed affettivi nell’ambito della ristretta comunità presente in un piccolo Comune, e che le affermate irregolarità dell’attività della struttura amministrativa comunale, in parte ancora da accertare ma, evidentemente, da contrastare in ogni caso, non sembrano però riconducibili ad un disegno unitario da cui possano evincersi fenomeni in atto d’infiltrazione mafiosa presso gli organi di direzione politica, ove non suffragate da ulteriori specifiche circostanze atte a dimostrare la coltivazione, o comunque la copertura, o comunque la mancata vigilanza, da parte dei nuovi vertici politici, di eventuali derive di contiguità della gestione degli uffici amministrativi comunali con la criminalità organizzata.
27 – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, avendo questo Tribunale accertato la mancata
verifica, da parte dell’Amministrazione dell’Interno e dei suoi organi che hanno proceduto all’istruttoria, di un ragionevole livello di certezza circa la sussistenza di elementi almeno indiziari d’infiltrazione mafiosa idonei a consentire una così drastica deroga dal principio di rappresentanza democratica, discendendone l’annullamento di tutti gli atti extra ordinem impugnati e –quindi­ il conseguente obbligo dei soggetti che, su tale base, sono attualmente preposti al Governo dell’Ente locale in esame (ed i cui atti perfezionati medio tempore restano validi, osserva il Collegio, secondo
il generale principio di continuità dell’azione amministrativa, di cui è espressione anche la salvaguardia a certe condizioni dell’operato del mero funzionario di fatto) di consentire l’immediato
ripristino delle precedenti condizioni di legalità democratica, mediante il tempestivo passaggio delle
consegne ai ricorrenti, ovvero ai precedenti titolari, democraticamente investiti delle proprie funzioni ma illegittimamente revocati dai propri incarichi.
28 ­ La complessità e peculiarità della fattispecie giustifica infine la compensazione delle spese di
giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con il conseguente obbligo per l’attuale gestione straordinaria dell’Amministrazione comunale intimata di disporre la piena reintegrazione dei ricorrenti nelle proprie funzioni, con definitivo passaggio delle consegne da effettuarsi entro il termine di giorni trenta dalla data della comunicazione in via amministrativa –o della notifica a cura di parte se anteriore­ della presente sentenza, ferma restando la validità ed efficacia degli atti dagli stessi perfezionati medio termine e comunque non oltre la predetta data.
Condanna la resistente Amministrazione dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio in favore
dei ricorrenti, in solido, complessivamente liquidate in Euro duemilacinquecento oltre IVA ed accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 14 gennaio, 11 febbraio e 11 marzo 2015
con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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