Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

FORESTA CATERINA MAMMA DI RISO NAPOLEONE CGA 1028 2014 ORDINANZA RISPRISTINO 71 9 NOVEMBRE 2009

Numero 01028/2014 e data 01/10/2014
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REPUBBLICA ITALIANA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Adunanza delle Sezioni riunite del 8 luglio 2014


NUMERO AFFARE 01279/2013
OGGETTO:
Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana.


Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto da Caterina Foresta avverso l’ordinanza del Comune di Isola delle Femmine n. 71 del 9 novembre 2009, concernente “ripristino dello stato dei luoghi”;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 22036/153.10.8 del 24 settembre 2013 con la quale la Presidenza della Regione siciliana – Ufficio legislativo e legale (ULL) - ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marco Buricelli;


Premesso e considerato:
1. Con atto notificato in data 2 marzo 2010 al Comune di Isola delle Femmine la signora Caterina Foresta ha proposto ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Regione Siciliana per l’annullamento, previa sospensione della esecuzione, dell’ordinanza dell’Ufficio Sanatoria Edilizia –Abusivismo –Controllo del Territorio, n. 71 del 9 novembre 2009, con la quale, visto il verbale di sopralluogo 21 ottobre 2009 dell’Ufficio Controllo del Territorio, da cui risulta che sul terrazzo di copertura del lastrico solaio di cui è proprietaria la signora Foresta è stato realizzato in modo abusivo un manufatto in elementi prefabbricati con copertura a elementi modulari auto –portanti e chiusura delle pareti laterali in alluminio e vetri, avente una superficie di circa 50 mq. e un volume di circa 150 mc. , rilevato che l’opera risulta realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo sismico, è stata ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Ciò premesso la signora Foresta –che in data 12 gennaio 2010 ha presentato al Comune richiesta di regolarizzazione per “veranda chiusa con struttura precaria” ai sensi dell’art. 20, comma 5, della l. reg. n. 4/03- ha affidato il ricorso a due motivi: 1) violazione dell’art. 20 della l. reg. n. 4/03: ciò in quanto i lavori eseguiti sarebbero conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento della realizzazione e sarebbero altresì sanabili ai sensi dell’art. 20 della l. reg. n. 4/03, ragione per la quale la ricorrente ha presentato al Comune la suindicata istanza di regolarizzazione ex art. 20 cit. , trasmettendo il progetto alla Soprintendenza BB. CC. AA. ; e 2) difetto di motivazione: ciò in quanto l’atto impugnato si limiterebbe a fare genericamente richiamo a norme di legge astrattamente applicabili, senza alcun riferimento alle concrete condizioni in cui versa l’immobile.
L’ULL ha controdedotto in modo succinto, esprimendo l’avviso che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’esame della istanza di sospensiva.
2. Ad avviso di questo Consiglio il ricorso non può trovare accoglimento.
E infatti:
-il fabbricato su cui sono stati eseguiti i lavori ricade in area assoggettata, oltre che a vincolo sismico ex l. n. 64/74, a vincolo paesaggistico, il che comporta che l’esecuzione di opere o di lavori di qualunque genere, che oggettivamente comportano una stabile e rilevante trasformazione urbanistico –edilizia del territorio, mediante un insieme di opere destinate a durare nel tempo, deve essere preceduta da un nulla osta rilasciato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo (CGA –SS. RR. , par. n. 1933/11);
-è vero che la ricorrente ha presentato, contestualmente alla istanza di regolarizzazione, in data 12 gennaio 2010, richiesta di parere favorevole alla Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo, ma è vero anche che detta richiesta è stata avanzata dopo l’avvenuta notifica dell’ordinanza impugnata, con la conseguenza che detta domanda non può esplicare nessun effetto sulla legittimità dell’ordinanza medesima;
-l’istanza di regolarizzazione risulta essere stata presentata soltanto ai sensi dell’art. 20, comma 5, della l. reg. n. 4/03, mentre non risulta essere stata presentata istanza di sanatoria ex art. 13 della l. n. 47/85, con conseguente irrilevanza della chiesta regolarizzazione ai fini dell’esito del proposto ricorso;
-la motivazione che sorregge l’ordinanza impugnata –e che rinvia tra l’altro al verbale congiunto in data 21 ottobre 2009- appare congrua atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio ritiene di non doversi discostare, per legittimare l’adozione di una ordinanza di demolizione è sufficiente la semplice constatazione della esecuzione delle opere edilizie abusive, in assenza o in difformità del titolo edilizio, essendo “in re ipsa” l’interesse alla rimozione del manufatto abusivo.
P.Q.M.
assorbita l’istanza cautelare si esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE

Marco Buricelli
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO
Giuseppe Chiofalo



A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE

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