Bertolt Brecht : “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”



Non mi piace pensare che esiste l’ingiustizia della legge, non mi piace perché è dura da digerire, mi rendo conto che spesso e volentieri si perde traccia degli eventi perché non sono più sensazionali e solo grazie alla diretta conoscenza delle persone coinvolte verrai a sapere che quella storia non è finita così. Ma…………..



Pino Ciampolillo

domenica 29 marzo 2015

D'ANGELO GIOVANNI PONTILE RICORSO TAR 2128 2006

N. 00519/2014 REG.PROV.PRES.
N. 02128/2006 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)


Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2128 del 2006, proposto da: 
D'Angelo Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Blandi, con domicilio eletto presso Massimo Blandi in Palermo, via Emilia 23; 
contro
Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I., Sovrintendenza Bb.Cc. e Aa. di Palermo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
Comune di Isola delle Femmine; 
per l'annullamento
reiezione richiesta occupazione suolo ricadente zona portuale


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 82 e 83 del cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine previsto dall’art. 82 co 1 del c.p.a. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento;


P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell'art. 85, comma 3 e segg., cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Palermo il giorno 4 settembre 2014.






Il Presidente

Filoreto D'Agostino






DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 10/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00412/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00613/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in SEDE giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro GENERALE 613 del 2014, proposto da:


Cl.Ed.De. Sas di D'Angelo Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. MASSIMO Blandi, Giovanni Immordino, con domicilio eletto presso Massimo Blandi in PALERMO, V. Emilia N. 23;


contro
Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Pellegrino, con domicilio eletto presso Giancarlo Pellegrino in Palermo, via Principe di Granatelli, 37; 
per la riforma
DELL' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE III n. 00369/2014, resa tra le parti, concernente ordinanza di immediata cessazione attivita' e chiusura dell'esercizio PUBBLICO di somministrazione di alimenti e bevande per certificato di agibilita' scaduto


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i RELATIVI allegati;
Visti TUTTI gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine in Persona del Sindaco P.T.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della DOMANDA cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo GRADO;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati M. Blandi, G. Immordino e G. Pellegrino;


Considerato CHE ad una sommaria valutazione, quale quella della fase cautelare,il ricorso sembra assistito dal prescritto fumus boni juris, considerato, tra l’altro, che il Comune ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di rinnovo del certificato di abitabilità, e che dall’esecuzione del provvedimento impugnato possono derivare alla società danni gravi
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 613/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue:le compensa
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata PRESSO la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in PALERMO nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele MARIA De Lipsis, PRESIDENTE
Ermanno de Francisco, Consigliere
Vincenzo Neri, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
GIUSEPPE Barone, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE

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